trasformazione non rientra nell'elenco dell'art. 2643, e (forse) non va trascritta


 

Not. Andrea Cimino

acimino@notariato.it

 

L'atto di trasformazione (come quello di scissione o di fusione) non va trascritto.

 

L'art. 2650, c.c. (continuitā delle trascrizioni) dice che "nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto č soggetto a trascrizione......." e l'atto di scissione non rientra nell'elenco di atti contenuto nell'art. 2643 c.c.