trasformazione non rientra nell'elenco
dell'art. 2643, e (forse) non va trascritta
Not.
Andrea Cimino
L'atto di
trasformazione (come quello di scissione o di fusione) non va trascritto.
L'art. 2650, c.c.
(continuitā delle trascrizioni) dice che "nei casi in cui, per le
disposizioni precedenti, un atto di acquisto č soggetto a
trascrizione......." e l'atto di scissione non rientra nell'elenco di atti
contenuto nell'art. 2643 c.c.